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Piscine: facciamo chiarezza

La classificazione delle piscine

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi. Nonostante le piscine esistano da diverso tempo però solo il 16 gennaio 2003 la Conferenza Stato Regioni ha stabilito che ai fini igienico-sanitari le piscine devono essere classificate secondo criteri di destinazione, caratteristiche strutturali e ambientali, utilizzazione. Nel 2006 viene pubblicata la revisione della norma UNI 10637 a cui si ispirano quasi tutte le regioni che oggi hanno una legge specifica per le piscine. Al momento, non tutte le regioni italiane hanno fatto la legge sulle piscine, ma comunque la faranno.

> In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in varie categorie:

  1. Piscine pubbliche Categoria A: si intendono le tipologie di piscine di proprietà pubblica o privata che sono aperte al pubblico, e che possono essere inserite nelle più svariate realtà: Categoria A1: piscine pubbliche di proprietà comunale, sono le classiche piscine comunali ludiche o agonistiche. Categoria A2: piscine di proprietà privata ad uso pubblico, sono le piscine inserite in strutture adibite ad altre attività come alberghi, campeggi, centri benessere ecc. Categoria A3: parchi acquatici di proprietà pubblica o privata destinati ad una utenza pubblica con piscine finalizzate al gioco acquatico.
  2. Piscine condominiali Categoria B: sono le piscine facenti parte di condomìni e destinate esclusivamente all’uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti, la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile;
  3. Piscine riabilitative Categoria C: piscine ad uso speciali collocate all’interno di strutture di cure e riabilitazione.
  4. Piscine private Categoria D: ad uso esclusivo di una singola unità immobiliare.

> In base alle caratteristiche strutturali e ambientali le piscine si distinguono in:

  1. Scoperte, ovvero costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
  2. Coperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
  3. Di tipo misto, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
  4. Di tipo convertibile, costituite da bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

> In base alla loro utilizzazione, si suddividono in base allo scopo delle singole vasche: usate per fare il bagno o per nuotare, per relax, per usi termali o scopi agonistici.

  1. Per nuotatori e di addestramento al nuoto: aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina (vasche agonistiche);
  2. Per tuffi ed attività subacquee: hanno requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina;
  3. Ricreative: aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
  4. Per bambini: queste detengono requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità, 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
  5. Polifunzionali: aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
  6. Ricreative attrezzate: caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
  7. Per usi riabilitativi: possiedono requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
  8. Per usi curativi e termali: nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti. L’esercizio delle attività di balneazione deve essere effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.